»Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
2
Se il ladro, colto nellatto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti.
3
Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto, egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto.
4
Se la cosa rubata bue o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il doppio.