28
Se un bue colpisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato e la sua carne non si mangerà; ma il padrone del bue sarà assolto.
29
Però se il bue era da tempo solito a ferire con le corna e il suo padrone era stato avvertito, ma non laveva tenuto rinchiuso, e il bue poi uccide un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone sarà pure messo a morte.
30
Se gli è imposto un prezzo di riscatto, egli dovrà dare per il riscatto della propria vita tutto ciò che gli è imposto.
31
Se il bue colpisce un figlio o una figlia, si procederà nei suoi confronti secondo questa stessa legge.
32
Se il bue colpisce uno schiavo o una schiava, il proprietario del bue pagherà al padrone dello schiavo trenta sicli dargento e il bue sarà lapidato.
33
Se uno apre una fossa, o se uno scava una fossa e non la copre e un bue o un asino vi cade dentro,
34
il proprietario della fossa pagherà lindennizzo; egli darà in denaro al padrone il valore della bestia e la bestia morta sarà sua.
35
Se il bue di un uomo colpisce a morte il bue di un altro, si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo; e anche il bue morto sarà diviso fra loro.
36
Se poi è noto che quel bue era da tempo solito colpire con le corna, e il suo padrone non lha tenuto rinchiuso, questi dovrà pagare bue per bue e la bestia morta sarà sua«.